Garante per la protezione
    dei dati personali


Contributo per l'acquistodi un decoder digitale etrattamento di dati personali

PROVVEDIMENTO DEL 21APRILE 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la comunicazione del Ministerodello sviluppo economico del 16 aprile 2009 (prot. n. 715), cos come integratadalla successiva nota del 20 aprile 2009 (prot. n. 733);

Visto l'art. 17 del regolamento n. 1/2007del 14 dicembre 2007 concernente le procedure interne all'Autorit aventirilevanza esterna, e pubblicato in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dalsegretario generale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero dello sviluppo economico hacomunicato al Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett.a), del Codice, l'intenzione di acquisire dall'Agenzia delle entrate l'elencodegli abbonati Rai nelle nuove aree all digital 2009, in regola con il pagamento del canone perl'anno in corso, che abbiano et pari o superiore a 65 anni (da compiersi entroil 31 dicembre 2009) e un reddito nell'anno 2007 (dichiarazione 2008) pari oinferiore a diecimila euro.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350stabiliva che, per l'anno 2004, tutti gli abbonati Rai ricevessero uncontributo all'acquisto di un decoder secondo la procedura disciplinata dal decreto interministeriale 30dicembre 2003.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 927, prevede ora che il Ministero delle comunicazioni (ora Ministerodello sviluppo economico) possa intervenire a favore di famiglie economicamenteo socialmente svantaggiate al fine di diffondere la tecnologia dellatelevisione digitale sul territorio nazionale.

Il Ministero intende erogare uncontributo per l'acquisto di un decoder digitale a soggetti, residenti nelle aree interessate dalla transizionealla nuova tecnologia (nuove aree all digital 2009), chesiano, in primo luogo, abbonati in regola con il pagamento del canone Rai e,inoltre, che abbiano un reddito pari o inferiore a diecimila euro e siano di etpari o superiore a 65 anni.

Il contributo verr erogato tramite unariduzione del prezzo complessivo del decoder, effettuato direttamente neiconfronti del destinatario dal rivenditore accreditato (designato responsabiledel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Codice), cui sarrimborsato l'importo dal Ministero, per il tramite di Poste Italiane S.p.a.(parimenti designata responsabile del trattamento dei dati).

La convenzione stipulata con PosteItaliane dal Ministero prevede, in particolare, la realizzazione da parte dellasociet di un apposito sito da utilizzare a cura dei rivenditori per leprocedure di erogazione del contributo. Il sistema informatico realizzatopermette ai rivenditori, previa apposita informativa agli interessati in ordineal trattamento dei dati personali, di verificare e identificare il destinatariodel contributo attraverso l'inserimento del codice fiscale dello stesso nellamaschera di interrogazione.

Secondo il Ministero dello sviluppoeconomico, per lo svolgimento della propria attivit istituzionale pertantonecessario acquisire i dati dei destinatari del contributo preventivamenteselezionati dall'Agenzia delle entrate. Il periodo di conservazione dei dati daparte dei rivenditori sar limitato al completamento delle procedure dirimborso da parte del Ministero delle singole pratiche, mentre Poste Italianedovr conservare, per ciascuna regione, i dati dei destinatari del contributofino alla conclusione del passaggio al digitale da parte di tutte le emittenti(c.d. switch off) e alla relativaconclusione delle procedure di rimborso dei contributi nei confronti deirivenditori.

OSSERVA

La comunicazione in esame riguarda latrasmissione da parte dell'Agenzia delle entrate al Ministero dello sviluppoeconomico dei dati personali riguardanti gli abbonati Rai nelle nuove aree alldigital 2009, in regola con ilpagamento del canone per l'anno in corso, che siano di et pari o superiore a65 anni (da compiersi entro il 31 dicembre 2009) e che abbiano dichiarato nel2008 (redditi 2007) un reddito pari o inferiore a diecimila euro.

La comunicazione tra soggetti pubblici didati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, ammessa seespressamente prevista da norme di legge e di regolamento oppure qualorarisulti, comunque, necessaria per svolgere funzioni istituzionali; inquest'ultimo caso, il titolare deve informare preventivamente il Garante (artt.19, comma 2, e 39, comma 2, del Codice).

Nel caso in esame, pur in assenza diun'espressa previsione di legge o di regolamento, l'erogazione dei contributiin favore di famiglie economicamente o socialmente svantaggiate tramiteriduzione del prezzo complessivo del decoder richiede necessariamente la conoscenza dei datiidentificativi dei soggetti destinatari.

Pertanto, allo stato degli atti, inconsiderazione della procedura individuata dal Ministero al fine di intervenirea favore di famiglie economicamente o socialmente svantaggiate per diffonderela tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, lacomunicazione dei predetti dati risulta necessaria, ferma restandol'utilizzabilit delle predette informazioni solo nell'ambito dell'erogazionedel contributo in esame.

Tuttavia, deve parimenti ritenersi che lamedesima finalit possa essere utilmente conseguita anche riducendo i flussi didati personali rispettando, cos, il principio di proporzionalit neltrattamento, ed evitando cos di determinare presso l'amministrazionedestinataria un afflusso non pertinente ed esuberante di dati personalirispetto alla finalit stessa (artt. 11 e 19, comma 2 del Codice).

In tale quadro, i dati pertinenti e noneccedenti per il raggiungimento della finalit istituzionale perseguita vannoquindi, allo stato, individuati nel solo codice fiscale degli abbonati Rainelle nuove aree all digital2009, in regola con il pagamento del canone, che abbiano un reddito pari oinferiore a diecimila euro e et pari o superiore a 65 anni (soggettidestinatari del beneficio).

Pertanto, l'elenco dei codici fiscali deipotenziali destinatari del contributo, selezionati a cura dell'Agenzia delleentrate sulla base dei criteri predefiniti con apposito atto del Ministerodello sviluppo economico, potr essere comunicato dalla stessa Agenziadirettamente a Poste italiane, quale responsabile del trattamento designata atal fine dal medesimo Ministero.

Si ritiene necessario, inoltre, che ilsistema informatico realizzato da Poste italiane assicuri il rispetto dellemisure minime di sicurezza previste dall'allegato B al Codice, con particolare riferimento allecredenziali di autenticazione del rivenditore, gi designato responsabile deltrattamento dal Ministero, il quale dovr individuare il/i soggetto/i autorizzato/iad utilizzare il sistema informatico. Nel caso in cui il rivenditore decida diavvalersi di suoi collaboratori per l'interrogazione del sistema, tali soggettidevono essere preventivamente incaricati del trattamento (art. 30 del Codice) eindicati nel contratto da sottoscrivere in via telematica con il Ministero alfine di assicurare una corretta gestione delle credenziali di autenticazione,personali e non cedibili.

Deve altres essere garantita lapossibilit di identificare la postazione da cui viene effettuatal'interrogazione del sistema, anche attraverso l'utilizzo di un'appositamodalit di certificazione, e l'interrogazione dell'elenco dei codici fiscalidei beneficiari deve restituire risultati di tipo booleano (ad es., vero/falso).

Infine, posto che il Ministero haindividuato i tempi di conservazione dei dati dei destinatari del contributo daparte dei rivenditori e di Poste Italiane, occorre che siano altresdeterminati con precisione, nel pi rigoroso rispetto del principio di necessite proporzionalit della durata, i tempi di conservazione dei dati di coloro chenon hanno richiesto il contributo, tempi che non potranno, comunque, superare itermini entro i quali possibile richiedere il beneficio economico. Di taledeterminazione il Ministero deve fornire tempestiva comunicazione al Garante.In ogni caso i rivenditori e Poste italiane devono comunicare di volta in voltaal Ministero l'avvenuta cancellazione delle informazioni.

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

prescrive, ai sensi dell'art. 39, comma2, del Codice, che, al fine di diffondere la tecnologia della televisionedigitale sul territorio nazionale intervenendo a favore di famiglieeconomicamente o socialmente svantaggiate con l'erogazione di un contributo perl'acquisto di un decoderdigitale, i trattamenti oggetto della segnalata comunicazione possano essereeffettuati limitatamente alla trasmissione da parte dell'Agenzia delle entrate-direttamente a Poste italiane, quale responsabile del trattamento designata atal fine dal Ministero dello sviluppo economico- dei soli codici fiscali degliabbonati Rai nelle nuove aree all digital 2009, in regola con il pagamento del canone che abbiano un redditonell'anno 2007 (dichiarazione 2008) pari o inferiore a diecimila euro ed etpari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31 dicembre 2009), acondizione che:

a) il sistema informatico realizzatoda Poste italiane assicuri il rispetto delle misure minime di sicurezzapreviste dall'allegato B al Codice, con particolare riferimento allecredenziali di autenticazione. Inoltre, deve essere garantita l'identificazionedella postazione da cui viene effettuata l'interrogazione del sistema, ancheattraverso l'utilizzo di un'apposita modalit di certificazione, el'interrogazione dell'elenco dei beneficiari deve restituire risultati di tipo booleano (ad es., vero/falso);

b) il rivenditore individuipreventivamente il/i soggetto/i autorizzato/i ad utilizzare il sistema informaticoda indicare nel contratto da sottoscrivere in via telematica con il Ministero,al fine di assicurare una corretta gestione delle credenziali diautenticazione, personali e non cedibili. Eventuali collaboratori a cipreposti devono essere preventivamente incaricati del trattamento;

c) il Ministero, nel pi rigorosorispetto del principio di necessit e proporzionalit della durata, individui itempi di conservazione dei dati di coloro che non hanno richiesto ilcontributo, tempi che non potranno, comunque, superare i termini entro i quali possibile richiedere il beneficio economico. Di tale individuazione ilMinistero deve fornire tempestiva comunicazione al Garante.

d) i rivenditori e Poste italianecomunichino di volta in volta al Ministero l'avvenuta cancellazione delleinformazioni.

Roma, 21 aprile 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Patroni Griffi