Garante per la protezione
    dei dati personali


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Trattamento di dati relativi a donne che lasciano il lavoro per maternit

PROVVEDIMENTO DEL 1 LUGLIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro di Milano (nota prot. n. 33172 dell'8 giugno 2010);

VISTO l'art. 17 del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007, concernente le procedure interne all'Autorit aventi rilevanza esterna, e pubblicato in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di Milano (di seguito Direzione Provinciale) ha rappresentato che "la Consigliera di Parit della Regione Lombardia ha chiesto alla () Direzione l'attivazione di una collaborazione istituzionale nell'ambito del progetto di ricerca "Maternit e occupazione", finalizzata all'acquisizione dei () dati relativi alle dimissioni presentate dalle lavoratrici madri negli anni 2005, 2006, 2007, 2008" in possesso della Direzione medesima.

La Direzione Provinciale ha specificato che "la richiesta motivata dal fatto che le lavoratrici dimissionarie, per motivi di inconciliabilit con la loro vita familiare, necessitano di supporti specifici per poter rientrare al lavoro (). Il progetto ha come obbiettivo quello di analizzare i motivi delle mamme che arrivano a compiere la scelta di lasciare il lavoro retribuito e di realizzare uno "sportello telematico" per offrire servizi informativi e interattivi rivolti in particolare alle donne che si sono dimesse".

La Direzione Provinciale ha, inoltre, evidenziato che "le competenze istituzionali delle consigliere e dei consiglieri di parit sono disciplinate, tra l'altro, dal d.lg. 23 maggio 2000, n. 196, il cui art. 3, comma 4, dispone che: su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parit, le direzioni provinciali e regionali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta".

La Direzione Provinciale, in considerazione della natura del progetto e delle illustrate funzioni istituzionali della Consigliera di Parit della Regione Lombardia, ha evidenziato che la Consigliera di Parit della Regione Lombardia vorrebbe acquisire i seguenti dati relativi alle lavoratrici madri che hanno presentato le dimissioni negli anni 2005, 2006, 2007, 2008:

 nome e cognome;

 giorno, mese, anno di nascita;

 numero telefonico;

 anno inizio lavoro;

 anno decorrenza dimissioni;

 azienda.

Nell'illustrare il progetto, la Direzione Provinciale ha precisato che le donne interessate verranno contattate telefonicamente e verranno informate oralmente circa la finalit e la modalit del trattamento cui sono destinati i relativi dati, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice, anche per nome e per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, evidenziando la volontariet dell'adesione dell'interessata al progetto. "La consigliera di Parit Regionale provveder a nominare per iscritto gli incaricati al trattamento dei dati suindicati, notiziando per iscritto la scrivente Direzione".

La Direzione Provinciale ha, infine, garantito che "in ogni caso, il trattamento dei suddetti dati () avverr con previa adozione di tutte le misure di tutela e sicurezza necessarie a garantirne la protezione, conformemente a quanto disposto dall'Allegato B del d.lg. 196/2003".

La Direzione Provinciale ha, quindi, comunicato al Garante – ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 39, comma 1, lett. a) del Codice-, l'intenzione di voler consentire, alle condizioni sopra descritte, l'acquisizione da parte della Consigliera di Parit della Regione Lombardia dei suddetti dati personali contenuti nella documentazione cartacea detenuta da quest'Ufficio e relativa alla conferma delle dimissioni dal lavoro da parte delle lavoratrici madri durante il periodo di tutela della maternit, () per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali".

Secondo la Direzione Provinciale, pertanto, al fine di poter realizzare, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, il progetto "Maternit e occupazione", necessario per la Consigliera di Parit della Regione Lombardia acquisire i dati sopra richiamati.

OSSERVA

La comunicazione che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ha inviato al Garante ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39 comma 2, del Codice volta a consentire l'acquisizione da parte della Consigliera di Parit della Regione Lombardia delle informazioni (nome e cognome, giorno, mese, anno di nascita; numero telefonico; anno inizio lavoro; anno decorrenza dimissioni; azienda) relative alle lavoratrici madri che hanno presentato le dimissioni negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e contenute nella documentazione cartacea detenuta dalla suddetta Direzione Provinciale del Lavoro.

La comunicazione tra soggetti pubblici di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, ammessa se espressamente prevista da norma di legge o di regolamento oppure, in mancanza di tale norma, qualora risulti, comunque, necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; in quest'ultimo caso, il titolare deve effettuare una preventiva comunicazione al Garante (artt. 19, comma 2, e 39 comma 2 del Codice).

Dall'analisi della normativa di settore applicabile relativa all'attivit delle consigliere e dei consiglieri di parit risulta, in particolare, che:

"le consigliere ed i consiglieri di parit intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunit per lavoratori e lavoratrici svolgendo in particolare i seguenti compiti ():

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonch in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (36);

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo" (art. 15, commi 1, lett. a) e b), d.lg. 11 aprile 2006 n. 198, recante il "Codice delle pari opportunit tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246" che, all'art. 57, comma 1, abroga il d.lg. 23 maggio 2000, n. 196);

"su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parit, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta" (art. 15, comma 4, d.lg. n. 198/2006).

Nel caso in esame, la comunicazione dei dati personali sopra individuati e detenuti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, pur in assenza di un'espressa previsione di legge o di regolamento che la preveda espressamente, necessaria per consentire la realizzazione del progetto "Maternit e occupazione", rientrante nelle richiamate funzioni istituzionali della Consigliera di Parit della Regione Lombardia.

Al riguardo, sono state considerate, in primo luogo, le condizioni individuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano per la realizzazione del progetto "Maternit e occupazione" da parte della Consigliera di Parit della Regione Lombardia, in base alle quali la Direzione stessa ha previsto che:

alle interessate sia resa -anche oralmente e per il tramite della Consigliera di Parit della Regione Lombardia- un'idonea informativa sul trattamento dei dati personali in questione, ai sensi dell'art. 13 del Codice, evidenziando, in particolare, la volontariet della partecipazione delle interessate all'intervista;

la Consigliera di Parit della Regione Lombardia assicuri il rispetto delle misure minime di sicurezza previste agli articoli 31, 33 e ss. del Codice ed all'Allegato B al medesimo Codice.

Alla luce della documentazione esaminata e in relazione al quadro normativo di settore allo stato vigente, risulta, pertanto, necessaria l'acquisizione da parte della predetta Consigliera di Parit delle richiamate informazioni personali, che possono essere trattate unicamente per la realizzazione del predetto progetto di ricerca, nell'ambito delle funzioni istituzionali della Consigliera medesima

In tale quadro, si ritiene necessario che i dati personali in questione siano conservati presso la Consigliera di Parit della Regione Lombardia non oltre il termine di durata del progetto "Maternit e occupazione" e nel caso ne sia prevista la diffusione, anche mediante pubblicazioni, essa avvenga soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalit che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 39, comma 2, e 154, comma 1, lett. c) del Codice, determina che la Consigliera di Parit della Regione Lombardia possa acquisire, alle condizioni sopra richiamate, i dati personali -contenuti nella documentazione detenuta dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano- relativi alle lavoratrici madri che hanno presentato le dimissioni negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, limitatamente a nome e cognome, giorno, mese, anno di nascita; numero telefonico; anno inizio lavoro, anno decorrenza dimissioni, azienda, ritenendo che, pur in assenza di un'espressa previsione di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, tale flusso di dati sia necessario al fine della realizzazione del progetto "Maternit e occupazione", che verr svolto a cura della suddetta Consigliera di Parit; a tal fine, prescrive che:

i dati personali sopra elencati possono essere conservati presso la Consigliera di Parit della Regione Lombardia non oltre il termine di durata del progetto "Maternit e occupazione" e nel caso ne sia prevista la diffusione, anche mediante pubblicazioni, essa avvenga soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalit che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti.

Roma, 1 luglio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli