Garante per la protezione
    dei dati personali


Autorizzazione n. 6/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati

(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2009 - suppl. ord. n. 12)

Registro delle deliberazioni: Del. n. 42 del 16 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, lĠart. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dellĠart. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autoritˆ e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nellĠosservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonchŽ dalla legge e dai regolamenti;

Visto il comma 4, lett. c), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo  necessario per svolgere una investigazione difensiva ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalitˆ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, e che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dellĠinteressato il diritto sia di rango pari a quello dellĠinteressato, ovvero consista in un diritto della personalitˆ o in altri diritti o libertˆ fondamentali;

Considerato che il trattamento dei dati in questione pu˜ essere autorizzato dal Garante anche dĠufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altres“ superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2009, armonizzando le prescrizioni giˆ impartite alla luce dellĠesperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dellĠart. 41, comma 5, del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;

Considerata la necessitˆ di garantire il rispetto di alcuni princ“pi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertˆ fondamentali, nonchŽ per la dignitˆ delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dallĠart. 1 del Codice;

Considerato che il Garante ha rilasciato unĠautorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/2009), anche in riferimento alle predette finalitˆ di ordine giudiziario;

Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalitˆ sono effettuati con lĠausilio di investigatori privati, e che  pertanto opportuno integrare anche le prescrizioni dellĠautorizzazione n. 2/2009 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dellĠinvestigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;

Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti sono state prescritte dal Garante con il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive emanato ai sensi dellĠart. 12 del Codice (deliberazione del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, in G.U. 24 novembre 2008, n. 275);

Visto lĠart. 167 del Codice;

Visto lĠart. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui allĠAllegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto lĠart. 41 del Codice;

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali allĠestero;

Visti gli atti dĠufficio;

Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Autorizza

gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui allĠart. 4, comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo lĠutilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalitˆ perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalitˆ che permettano di identificare lĠinteressato solo in caso di necessitˆ, in conformitˆ allĠart. 3 del Codice.

1) Ambito di applicazione.
La presente autorizzazione  rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano unĠattivitˆ di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

2) Finalitˆ del trattamento.
Il trattamento pu˜ essere effettuato unicamente per lĠespletamento dellĠincarico ricevuto dai soggetti di cui al punto 1) e in particolare:

a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dellĠinteressato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto della personalitˆ o in un altro diritto o libertˆ fondamentale;

b) su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dellĠesercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).

Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni in relazione ad un procedimento penale o per lĠesercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:

a) nellĠambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2009);

b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione n. 2/2009);

c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione n. 3/2009);

d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione n. 4/2009);

e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione n. 7/2009).

3) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento pu˜ riguardare i dati sensibili di cui allĠart. 4, comma 1, lett. d) del Codice, qualora ci˜ sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nellĠambito delle finalitˆ di cui al punto 1), che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.

4) Modalitˆ di trattamento.
Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attivitˆ possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalitˆ di cui al punto 2).

LĠatto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale lĠinvestigazione  collegata, nonchŽ i principali elementi di fatto che giustificano lĠinvestigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonchŽ dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dallĠAllegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonchŽ con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalitˆ di cui al punto 2).

LĠinteressato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dellĠart. 13 del Codice, ponendo in particolare evidenza lĠidentitˆ e la qualitˆ professionale dellĠinvestigatore, nonchŽ la natura facoltativa del conferimento dei dati.

Nel caso in cui i dati siano raccolti presso terzi,  necessario informare lĠinteressato e acquisire il suo consenso scritto (art. 13, commi 1, 4 e 5 e art. 26, comma 4, del Codice), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalitˆ non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.

Il difensore o il soggetto che ha conferito lĠincarico devono essere informati periodicamente dellĠandamento dellĠinvestigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo allĠesercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

LĠinvestigatore privato deve eseguire personalmente lĠincarico ricevuto e non pu˜ avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente allĠatto del conferimento dellĠincarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilitˆ sia stata prevista nell'atto di incarico.

Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformitˆ a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice, lĠinvestigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nellĠautorizzazione generale n. 2/2009 e, per ci˜ che riguarda le informazioni relative ai dati genetici, nel rispetto dellĠautorizzazione  adottata ai sensi dellĠart. 90 del Codice.

Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive emanato ai sensi dellĠart. 12 del Codice (deliberazione del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, in G.U. 24 novembre 2008, n. 275).

5) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dellĠobbligo previsto dallĠart. 11, comma 1, lett. e), del Codice i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire lĠincarico ricevuto.

A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilitˆ dei dati rispetto alle finalitˆ perseguite e allĠincarico conferito.

Una volta conclusa la specifica attivitˆ investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per lĠimmediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito lĠincarico i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attivitˆ svolta, ai soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceitˆ e correttezza del proprio operato. Se  stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceitˆ e correttezza del proprio operato, per il tempo a ci˜ strettamente necessario.

La sola pendenza del procedimento al quale lĠinvestigazione  collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dellĠinvestigatore privato.

6) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito lĠincarico.

I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nellĠatto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati alle autoritˆ competenti solo se ci˜  necessario per finalitˆ di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con lĠosservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.

7) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nellĠambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autoritˆ, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderˆ in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformitˆ alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dellĠart. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

8) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalitˆ di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dellĠattitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dallĠart. 10 (indagini sulle opinioni del lavoratore e trattamenti discriminatori) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositivitˆ e di infezione da HIV;

c) dalle norme volte a prevenire discriminazioni;

d) dallĠart. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalitˆ o dellĠimmagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceitˆ e di correttezza nellĠuso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.

Resta ferma la facoltˆ per le persone fisiche di trattare direttamente dati per lĠesclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nellĠambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, il Codice non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autoritˆ giudiziaria o a terzi, sempre che i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 5, comma 3, del Codice).

9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1Ħ gennaio 2010 fino al 30 giugno 2011, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novitˆ normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarˆ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE Pizzetti

IL RELATORE Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE Patroni Griffi