L. 11/12/2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017­-2019.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.

Art. 1 ­ Comma 243

Localizzazione e svolgimento dei servizi dei call center

(In vigore dal 1 gennaio 2017)

243. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela  dei  dati  personali,
della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle
attivita' svolte da  call  center).  -  1.  Le  misure  del  presente
articolo  si  applicano  alle  attivita'  svolte   da   call   center
indipendentemente dal numero di dipendenti occupati. 
  2. Qualora un operatore  economico  decida  di  localizzare,  anche
mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call  center  fuori  dal
territorio nazionale in  un  Paese  che  non  e'  membro  dell'Unione
europea, deve darne comunicazione, almeno  trenta  giorni  prima  del
trasferimento: 
    a) al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  nonche'
all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua
effettiva operativita' a seguito dell'adozione  dei  decreti  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  149,
indicando  i  lavoratori  coinvolti;  la  predetta  comunicazione  e'
effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center; 
    b)  al  Ministero  dello   sviluppo   economico,   indicando   le
numerazioni  telefoniche  messe  a  disposizione   del   pubblico   e
utilizzate per i servizi delocalizzati; 
    c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando  le
misure  adottate  per  garantire  il  rispetto   della   legislazione
nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003,  n.  196,  nonche'  delle  disposizioni  concernenti  il
registro  pubblico  delle  opposizioni,  istituito   ai   sensi   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 178. 
  3. Gli operatori  economici  che,  antecedentemente  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione,  hanno  localizzato,
anche mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call center  fuori
dal territorio nazionale in un Paese che non  e'  membro  dell'Unione
europea, devono darne comunicazione ai soggetti di  cui  al  comma  2
entro sessanta giorni dalla  medesima  data  di  entrata  in  vigore,
indicando  le  numerazioni  telefoniche  messe  a  disposizione   del
pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di  omessa
o  tardiva  comunicazione  si  applica  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo. 
  4. In attesa di procedere  alla  ridefinizione  del  sistema  degli
incentivi  all'occupazione  nel  settore  dei  call  center,   nessun
beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia
di attivita' puo' essere erogato a operatori economici che,  dopo  la
data di entrata in vigore della presente disposizione,  delocalizzano
l'attivita' di call center in un Paese che non e' membro  dell'Unione
europea. 
  5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call  center  deve
essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui
parla e' fisicamente collocato nonche', a decorrere  dal  novantesimo
giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, nell'ipotesi di  localizzazione  dell'operatore  in  un
Paese che non e' membro dell'Unione europea,  della  possibilita'  di
richiedere che il servizio sia reso tramite  un  operatore  collocato
nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di
cui deve  essere  garantita  l'immediata  disponibilita'  nell'ambito
della medesima chiamata. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  quando
un cittadino e' destinatario di una chiamata proveniente da  un  call
center. 
  7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma  2  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per
ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma  2,
lettera a), la sanzione e' irrogata dal Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali   ovvero,   dalla   data   della   sua   effettiva
operativita', dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di  cui
al  comma  2,  lettere  b)   e   c),   la   sanzione   e'   irrogata,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante
per la protezione dei  dati  personali.  Il  mancato  rispetto  delle
disposizioni dei commi 5 e  6  comporta  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria pari a  50.000  euro  per  ogni  giornata  di  violazione;
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e  6
e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello
sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  ove  la
mancata informazione di cui ai commi 5  e  6  del  presente  articolo
integri, altresi', la violazione di cui all'articolo 13 del  medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003.  Al  fine  di
consentire l'applicazione delle predette disposizioni,  il  Ministero
dello sviluppo economico comunica al Garante per  la  protezione  dei
dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione. 
  8. Ai fini dell'applicazione  del  presente  articolo,  nonche'  di
quanto previsto dall'articolo  130  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato
lo svolgimento  di  propri  servizi  a  un  call  center  esterno  e'
considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma
1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003 ed e' conseguentemente responsabile in solido con  il
soggetto gestore.  La  constatazione  della  violazione  puo'  essere
notificata all'affidatario estero per il tramite del committente. 
  9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di  servizi
di call center e' tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  del  Ministero  dello  sviluppo
economico o del Garante per la protezione dei dati  personali,  entro
dieci giorni dalla  richiesta,  la  localizzazione  del  call  center
destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato
rispetto delle disposizioni del presente comma comporta  la  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione. 
  10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti  aggiudicatori
che procedono ad affidamenti di servizi a operatori  di  call  center
l'offerta migliore e' determinata al netto delle  spese  relative  al
costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla  base  di
accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
  11. Tutti gli operatori economici che svolgono  attivita'  di  call
center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi  al
Registro degli  operatori  di  comunicazione  di  cui  alla  delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del
26  novembre  2008,  comunicando,  altresi',  tutte  le   numerazioni
telefoniche messe a disposizione del  pubblico  e  utilizzate  per  i
servizi di call center. L'obbligo  di  iscrizione  sussiste  anche  a
carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi  di  call  center  e
deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio. 
  12.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  11  comporta
l'applicazione di  una  sanzione  pecuniaria  amministrativa  pari  a
50.000 euro».