L. 11/12/2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.
Art. 1 Comma 243
Localizzazione e svolgimento dei servizi dei call center
(In vigore dal 1 gennaio 2017)
243. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela dei dati personali,
della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle
attivita' svolte da call center). - 1. Le misure del presente
articolo si applicano alle attivita' svolte da call center
indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.
2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche
mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call center fuori dal
territorio nazionale in un Paese che non e' membro dell'Unione
europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del
trasferimento:
a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche'
all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua
effettiva operativita' a seguito dell'adozione dei decreti di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione e'
effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center;
b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le
numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e
utilizzate per i servizi delocalizzati;
c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le
misure adottate per garantire il rispetto della legislazione
nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonche' delle disposizioni concernenti il
registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 178.
3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, hanno localizzato,
anche mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call center fuori
dal territorio nazionale in un Paese che non e' membro dell'Unione
europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2
entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore,
indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del
pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa
o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli
incentivi all'occupazione nel settore dei call center, nessun
beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia
di attivita' puo' essere erogato a operatori economici che, dopo la
data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano
l'attivita' di call center in un Paese che non e' membro dell'Unione
europea.
5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve
essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui
parla e' fisicamente collocato nonche', a decorrere dal novantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un
Paese che non e' membro dell'Unione europea, della possibilita' di
richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato
nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di
cui deve essere garantita l'immediata disponibilita' nell'ambito
della medesima chiamata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando
un cittadino e' destinatario di una chiamata proveniente da un call
center.
7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per
ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2,
lettera a), la sanzione e' irrogata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva
operativita', dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui
al comma 2, lettere b) e c), la sanzione e' irrogata,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante
per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle
disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione;
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e 6
e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello
sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la
mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo
integri, altresi', la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di
consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero
dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei
dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonche' di
quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato
lo svolgimento di propri servizi a un call center esterno e'
considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma
1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003 ed e' conseguentemente responsabile in solido con il
soggetto gestore. La constatazione della violazione puo' essere
notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.
9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi
di call center e' tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo
economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro
dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center
destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato
rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.
10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center
l'offerta migliore e' determinata al netto delle spese relative al
costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di
accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
11. Tutti gli operatori economici che svolgono attivita' di call
center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al
Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del
26 novembre 2008, comunicando, altresi', tutte le numerazioni
telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i
servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a
carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e
deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.
12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta
l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a
50.000 euro».