Lo ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una nota del 8 febbraio 2017 in risposta ad un quesito.

Stante la peculiarità del contesto lavorativo familiare, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori non si applica perché riservato alle entità di stampo produttivistico. Ma le norme a tutela dei dati personali rimangono attive e, pertanto, la colf, la tata, la babysitter, la badante e qualsiasi altro collaboratore familiare dovranno ricevere informativa e rilasciare libero consenso oltre che essere rispettati nella propria personalità e libertà morale come da dettato del comma 1 dell’art. 115 del Codice Privacy.

Qui, sul sito Lavorofacile.it, la nota del INL