Foro del consumatore e foro della privacy: una conferma agli orientamenti giurisprudenziali dominanti.
Il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 162 del 01/02/2018 ha confermato la prevalenza del foro inderogabile del consumatore sul foro competente per materia individuato dall’art. 10 del d.lgs 150/2011.
Nel caso di specie un soggetto ha avviato una causa per sentir condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale la controparte che aveva effettuato colpevolmente una ingiustificata segnalazione di debitore inadempiente presso il Crif.
Detta attività illegittima aveva causato, tra l’altro, il rifiuto da parte di un istituto di credito del rilascio all’attore di assegni, carta di credito e bancomat.
La parte convenuta – costituitasi – ha avanzato in via pregiudiziale specifica eccezione di rito, deducendo l’incompetenza territoriale del giudice adito a favore della competenza del Tribunale del luogo in cui aveva sede il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 152 D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy) richiamato dall’articolo 10 D.Lgs. n. 150/2011.
Detta eccezione, rilevato come l’attore avesse pacificamente agito nella veste di consumatore, è stata rigettata dal Tribunale adito che ha dichiarato che “deve richiamarsi il pacifico orientamento giurisprudenziale, qui condiviso e dal quale non vi è motivo di discostarsi, a tenore del quale ‘in tema di competenza territoriale, quando il foro previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, fissato dall’art. 33 comma 2 lettera u), D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, quest’ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore’ (Cass. n. 2687/2016, Cass. n. 20304/2015, Cass. n. 5705/2014, Cass. n. 21814/2009)”.
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1046/2015
[….]Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. G.M., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1046/2015
promossa da: P. V. (avv. G. C.) PARTE ATTRICE
contro
F. S.P.A. (avv. C. F.) PARTE CONVENUTA
[….]FATTO
I fatti rilevanti ai fini della decisione sono pacifici tra le parti, in quanto documentalmente provati o comunque non contestati ex articolo 115 c.p.c.
In particolare, tali fatti sono i seguenti:
- P.V. (ndr. d’ora innanzi anche “V.”) il 30/4/1999 ha acquistato un divano, un letto ed un materasso, presso P. (cfr. all. 1 fascicolo attoreo);
- per tale acquisto ha pagato in contanti la somma di lire 404.000, mentre per la rimanente somma di lire 1.596.000 ha usufruito di un finanziamento effettuato da F., impegnandosi a rimborsare l’importo finanziato in 12 rate mensili di lire 133.000 cadauna a decorrere dal 15/7/1999 (cfr. all. 2 fascicolo attoreo);
- sin dal momento della stipula del contratto di finanziamento, è stato chiarito a V. che le rate avrebbero potuto essere onorate solo tramite i bollettini pre-intestati che F. avrebbe inviato entro il 15/7/1999 (circostanza specificamente dedotta da parte attrice nell’atto introduttivo e non contestata da parte convenuta, come tale “da porre a fondamento della decisione” ex art. 115 c.p.c.; ed inoltre circostanza ulteriormente lumeggiata dal contenuto letterale dei bollettini stessi, in particolare da quello della seconda e dell’ultima pagina interna, così come emerge dall’allegato 4 fascicolo attoreo);
- non essendo pervenuti i bollettini entro la data del 15/7/1999, V. e la di lui madre hanno più volte sollecitato telefonicamente F. ad inviare i bollettini stessi, ricevendo sempre l’assicurazione che i bollettini erano in arrivo e che erano l’unico strumento per potere pagare le rate (circostanza specificamente dedotta da parte attrice nell’atto introduttivo e non contestata da parte convenuta, come tale “da porre a fondamento della decisione” ex art. 115 c.p.c.);
- analogo sollecito per potere ricevere i bollettini è stato formulato anche al rivenditore P. (circostanza specificamente dedotta da parte attrice nell’atto introduttivo e non contestata da parte convenuta, come tale “da porre a fondamento della decisione” ex art. 115 c.p.c.);
- persistendo la mancata ricezione dei bollettini, il 3 settembre 1999 V. ha comunque provveduto al pagamento delle rate di luglio, agosto e settembre 1999, utilizzando un comune bollettino di versamento in conto corrente postale (cfr. all. 3 fascicolo attoreo);
- solo nell’ottobre 1999 l’attore ha ricevuto il libretto con i bollettini di pagamento, e pertanto dal mese di ottobre i pagamenti sono stati effettuati utilizzando i predetti bollettini (cfr. all. 4 e 5 fascicolo attoreo);
- due anni dopo e precisamente nel settembre 2001, al momento dell’apertura di un conto corrente presso la Banca Fineco, l’istituto di credito ha negato a V. il rilascio di assegni, carta di credito e bancomat, in ragione di una segnalazione effettuata presso la CRIF da parte di F. (cfr. all. 6-8 fascicolo attoreo);
- a seguito di contatti tra V. e F., è emerso che la segnalazione pregiudizievole era relativa a “rate non pagate” tempestivamente, ed in particolare era relativa alle prime tre rate del finanziamento sopra indicate (cfr. all. 9-12 fascicolo di parte attrice);
- V. ha contestato a F. l’erroneità della segnalazione, domandandone la cancellazione e riservandosi di agire per il risarcimento del danno, e F. ha così effettivamente provveduto ad eliminare la segnalazione (cfr. all. 13-16 fascicolo attoreo);
- preso atto della rettifica operata da F., il 31/5/2002, nove mesi dopo la richiesta del V., Fineco ha rilasciato al correntista carta di credito, bancomat e libretto degli assegni (cfr. all. 17-19 fascicolo attoreo).
- Sulla base di tale narrativa, V., esperita inutilmente la fase delle trattative pregiudiziali e della mediazione, ha convenuto in giudizio F., domandando il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per i pregiudizi derivanti dalla erronea segnalazione alla CRIF come debitore inadempiente e dal mancato utilizzo per nove mesi di bancomat, assegni e carta di credito.
- Costituendosi in giudizio, ha resistito F., in via pregiudiziale di rito deducendo l’incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Milano come luogo in cui ha sede il titolare del trattamento dei dati, cioè F., ai sensi dell’articolo 152 D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy) richiamato dall’articolo 10 D.Lgs. n. 150/2011; in via preliminare al merito, eccependo la prescrizione quinquennale, ai sensi dell’articolo 2947 c.c., del diritto al risarcimento dei danni che si assumono patiti; nel merito, l’insussistenza di alcuna forma di danno patrimoniale o non patrimoniale effettivamente subito.
- Il giudice allora procedente, in ragione della pacificità dei fatti rilevanti ai fini della decisione in quanto documentali o non contestati, ha rigettato le istanze di prova testimoniale formulate ad abundantiam da parte attrice ed ha fissato la presente udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine precedente per note scritte.
DIRITTO
a) Va innanzitutto rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte convenuta, sul presupposto dell’invocabilità del foro previsto in materia di trattamento dei dati personali.
Si osserva in proposito che l’attore ha pacificamente agito nella veste di consumatore acquistando un divano, un letto ed un materasso, ed è nel relativo rapporto consumeristico che ha stipulato il conseguente contratto di finanziamento, con il professionista F., nell’ambito del quale è avvenuto il trattamento dei dati ritenuto non corretto.
Ciò posto, deve richiamarsi il pacifico orientamento giurisprudenziale, qui condiviso e dal quale non vi è motivo di discostarsi, a tenore del quale “in tema di competenza territoriale, quando il foro previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, fissato dall’art. 33 comma 2 lettera u), D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, quest’ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore” (Cass. n. 2687/2016, Cass. n. 20304/2015, Cass. n. 5705/2014, Cass. n. 21814/2009).
Pertanto, prevalendo il foro del consumatore, la controversia è stata correttamente radicata avanti all’intestato Tribunale in quanto foro del consumatore V., ciò che comporta il rigetto delle eccezione di incompetenza.
b) Parimenti da rigettare è l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.
E’ infatti facile osservare che l’attore ha dedotto una responsabilità contrattuale della convenuta, per avere, nell’ambito del contratto di finanziamento stipulato, inadempiuto all’obbligo di consegnare i bollettini ed effettuato una non corretta segnalazione alla CRIF. È quindi evidente che il termine prescrizionale è quello ordinario decennale di cui all’articolo 2946 c.c. in tema di responsabilità contrattuale, e tale termine, in tutta evidenza, non è mai decorso, atteso che il diritto risarcitorio avrebbe potuto essere fatto valere dal 2002, la prescrizione è stata interrotta nel 2007 (cfr. all. 22 fascicolo attoreo) e la causa è stata promossa nel 2015, perdippiù dopo una ulteriore seconda interruzione della prescrizione con il procedimento mediatorio del 2013 (cfr. all. 23-25 fascicolo attoreo).
c) Venendo al merito, si evidenzia che, così come più sopra riportato, F. ha segnalato alla CRIF il ritardo nel pagamento di tre rate di restituzione di un mutuo, pur se tale ritardo non è in nessun modo addebitabile a V., posto che allo stesso era stato chiesto di attendere l’invio di bollettini prestampati prima di procedere al pagamento; e posto che lo stesso, dopo avere più volte sollecitato l’invio dei bollettini, ha comunque autonomamente provveduto al pagamento, pur senza esserne tenuto alla stregua di quanto indicato dal creditore, già prima dell’invio di tali bollettini.
Non essendovi alcun inadempimento di V., non è quindi revocabile in dubbio l’erroneità della segnalazione alla CRIF da parte di F.; e di ciò pare consapevole la stessa difesa di parte convenuta, che concentra le proprie argomentazioni sulla ritenuta inesistenza di un danno risarcibile.
D’altronde, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’operatore finanziario che segnali al CRIF il nominativo del mutuatario, “il cui inadempimento all’obbligo di restituzione della somma mutuata si riveli essere, al momento della segnalazione stessa, conseguenza di un disguido ad esso non imputabile, integra la violazione del fondamentale dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattuale, in forza del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell’altro” (Cass. n. 23033/2011).
Detto quindi dell’erroneità della segnalazione e della conseguente violazione contrattuale operata da F., deve muoversi al profilo dell’esistenza e della quantificazione del danno derivante da tale erronea segnalazione.
Sul punto, si osserva che V. non ha provato l’esistenza di specifiche e peculiari situazioni di pregiudizio che, con riferimento alla sua attività o comunque alla sua situazione concreta, sono derivate dal fatto storico della mancata utilizzazione di bancomat, assegni e carta di credito per il periodo di nove mesi.
Tuttavia, così come correttamente dedotto dalla difesa dell’attore, non sono revocabili in dubbio due elementi fattuali: per un verso, vi è la erronea rappresentazione del V. stesso, nei confronti del sistema bancario, come debitore inadempiente, ciò che indubbiamente comporta danno di immagine; per altro verso, appare di intuitiva evidenza che la mancata disponibilità di strumenti di pagamento quali bancomat, carta di credito ed assegni, rende inevitabilmente più disagevole qualunque operazione finanziaria, dovendosi operare solo con contanti e dovendo necessariamente approvvigionarsi degli stessi solo con l’accesso agli sportelli bancari durante il loro periodo di apertura.
In ragione di questo, stimasi equo, utilizzando i parametri equitativi di cui all’articolo 1226 c.c., individuare nella somma di € 400 mensili, e quindi nel totale di € 3.600 (già rivalutato all’attualità) per il periodo di nove mesi oggetto di causa, l’entità del risarcimento che spetta all’attore in ragione del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sofferto con riferimento alla situazione sopra indicata.
d) In ragione di tutto quanto sopra ed in accoglimento della domanda attorea, la convenuta deve essere condannata a pagare all’attore, a titolo di risarcimento del danno, € 3.600, somma già rivalutata all’attualità.
Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
Infine, poiché la convenuta non ha partecipato al procedimento mediatorio ante causam previsto come condizione di procedibilità, né ha giustificato tale mancata partecipazione, non avendo il giudice inizialmente procedente già provveduto ai sensi dell’articolo 8 ultimo comma D.Lgs. n. 28/2010, deve condannarsi parte convenuta “al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente a contributo unificato dovuto pregiudizio”.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
- definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
- condanna F. s.p.a. a pagare a P.V. € 3.600;
- condanna F. s.p.a. a pagare a rifondere a P.V. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 545 per esborsi, € 2.500 per compensi, oltre IVA, CPA rimborso spese forfettarie;
- condanna F. s.p.a. al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto di giudizio.
Reggio Emilia, 01/02/2018