La Chiesa d’Inghilterra ha deciso: la preghiera è un fatto estremamente privato, bisogna spegnere i sistemi di videosorveglianza durante le funzioni.

Le corti ecclesiastiche inglesi esercitano il proprio potere giudiziario sotto l’autorità della Corona che, tra le varie prerogative riservatele dall’ordinamento, assume il ruolo di Supremo Governatore della Chiesa d’Inghilterra. Questo, da quando – nel 1536 e dintorni – Enrico VIII ruppe i rapporti con il papato romano, requisendo beni, proprietà e terreni al clero cattolico d’oltremanica, fondando la Chiesa d’Inghilterra e ponendovisi a capo.

I tribunali ecclesiali anglicani hanno giurisdizione su questioni che riguardano i diritti e gli obblighi dei membri della chiesa, un tempo molto ampli ma ora limitati a controversie concernenti le proprietà della chiesa e a procedimenti disciplinari riguardanti il clero e il personale al suo servizio. Queste corti, a differenza dei “connazionali” tribunali di Common Law, operano secondo le procedure di diritto civile e il diritto canonico.

Nei giorni scorsi (leggi qui sul Telegraph) una delle corti ecclesiastiche – la Consistory Court – ha vagliato la richiesta del vicario di una diocesi che chiedeva di poter installare delle videocamere all’interno della propria chiesa (risalente al 1200) di modo da poterla lasciare aperta al pubblico durante il giorno con minori preoccupazioni. Il sistema di videosorveglianza, infatti, avrebbe costituito un deterrente contro furti e atti vandalici negli orari in cui l’interno dell’edificio non è strettamente presidiato.

La corte ha accolto la richiesta, consentendo anche la conservazione delle immagini fino ad un massimo di quattro settimane. Tuttavia, il giudice ha precisato che il sistema CCTV dovrà essere spento durante la messa, i matrimoni, i battesimi e i funerali. Inoltre, si è precisato, non dovranno essere installate telecamere nelle zone dedicate esclusivamente alla preghiera così come nei pressi dei confessionali o in altre aree dedicate al supporto pastorale.

Dunque la Chiesa d’Inghilterra intende rispettare la privacy dei fedeli durante eventi e momenti celebrativi o di preghiera, ma ammette la videosorveglianza nei luoghi di culto per il resto del tempo (tempo in cui le diocesi sono invitate a mantenere dischiuse le porte perché una “chiesa aperta”, oltre ad attirare turisti, è segno tangibile di un massima disponibilità al dialogo con i fedeli e la popolazione locale in un momento di palese crisi vocazionale).

D’altro canto, se tutto il mondo si dota di telecamere per fini difensivi (dai sistemi di videosorveglianza urbana integrata, fino ai negozietti e agli appartamenti privati), non c’è ragione perché la Chiesa debba rinunciarvi proprio in un momento storico in cui – più che nel recente passato – è considerata un obiettivo sensibile.  Anche volendo considerare “questioni dell’altro mondo” i massacri compiuti nelle chiese africane o mediorientali, è ancora fresca la memoria del truce attacco terroristico di Rouen del 2016 quando – nel cuore dell’Europa – la piccola chiesa di un paesino della Normandia fu assaltata da terroristi che sgozzarono un parroco 86enne davanti agli occhi sgomenti di due suore e due fedeli.

In Italia, non ci sono – almeno, su base nazionale – disposizioni particolari riguardo la videosorveglianza nelle chiese e nei luoghi di culto, ma non v’è dubbio che l’attività di monitoraggio video sia di per sé consentita. Nel Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del 2004 del Garante Privacy era fatto un piccolo, per quanto generico, cenno al par. 4.4. riguardante “Luoghi di culto e sepoltura”:

L’installazione di sistemi di videosorveglianza presso chiese o altri luoghi di culto o di ritrovo di fedeli deve essere oggetto di elevate cautele, in funzione dei rischi di un utilizzo discriminatorio delle immagini raccolte e del carattere sensibile delle informazioni relative all’appartenenza ad una determinata confessione religiosa.

Il Provvedimento del 2004 è stato in seguito sostituito dal più aggiornato Provvedimento Generale del 2010 in cui il cenno specifico a luoghi di culto è scomparso. Pertanto, si ritiene che la videosorveglianza in chiesa sia da assoggettarsi alle regole generali cui sono comunemente tenuti tutti i titolari di trattamento:

  • Un cartello deve avvisare fedeli e visitatori della presenza di un sistema di videoripresa e un’informativa completa deve essere resa disponibile a chi volesse maggiori informazioni;
  • La Parrocchia (titolare del trattamento) dovrà curare che le immagini non siano conservate per un periodo superiore alle 24 ore (o fino a 7 giorni in ragione di un superiore e comprovabile livello di rischio correlato al contesto specifico. Una retention oltre i 7 giorni dovrebbe, in casi di grave rischio per beni e/o persone, essere preventivamente approvata dal Garante);
  • Le immagini dovranno essere accessibili solo da personale incaricato o responsabile (anche esterno) del trattamento debitamente istruito;
  • Il trattamento deve essere proporzionato (al rischio specifico), pertinente e non eccedente le finalità. La qual cosa, in termini di logistica ed installazione dell’impianto, si potrebbe tradurre nel fatto che la telecamera, deterrente e difensiva, deve essere rivolta verso l’opera/il bene da proteggere e non deve riprendere i fedeli in preghiera. Questo perché l’adesione ad una confessione religiosa è un dato sensibile ai sensi dell’art.4 del Codice Privacy, (e lo è anche ex art. 9 del GDPR), pertanto il trattamento di questi dati deve essere evitato (qualora non strettamente necessario) o, comunque, minimizzato.