Trenord, la società che opera nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia, potrà dotare il proprio personale di bordo di body cam che si attivino in situazioni di pericolo. Grazie al via libera del Garante, Trenord partirà con la sperimentazione da settembre prossimo a partire da alcune tratte.
Lo scopo è quello di contrastare – anche tramite l’effetto deterrente – gli episodi di violenza e microcriminalità su treni regionali sui quali, negli ultimi anni, si sono verificati diversi casi di aggressione al personale di bordo e di crimini commessi ai danni dei passeggeri.
Diamo quindi conto di come Trenord ha ottenuto l’ok del Garante.
All’esito di un’attività di verifica preliminare insutaurata da Trenord, è stato autorizzato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali il trattamento di dati effettuato tramite installazione di un sistema composto da body cam per la raccolta e trasmissione di immagini riprese a bordo treno in tempo reale.
Trenord aveva presentato richiesta di verifica preliminare per la prospettata installazione di un sistema composto da dispositivi indossabili, le c.d. body cam, per la raccolta e la trasmissione delle immagini riprese a bordo treno in tempo reale verso un PC posizionato all’interno della sala operativa della società.
Tali dispositivi, nelle intenzioni della società, sarebbero stati dati in dotazione agli “operatori di security e capitreno, questi ultimi con compiti di controllo dei titoli di viaggio”, a fini di sicurezza, essendo significativamente aumentati negli ultimi anni casi di aggressioni al personale, nonché numerosi e crescenti fenomeni di vandalismo.
Il sistema di cui si chiedeva l’autorizzazione prevedeva la possibilità di trasmettere in tempo reale le immagini al fine di poter attivare con immediatezza l’intervento delle forze dell’ordine, qualora ve ne fosse la necessità.
Il Garante, esaminato con cura il sistema proprosto dalla società istante ed i vari chiarimenti offerti su sua specifica richiesta, ha autorizzato il trattamento, prescrivendo una serie di accorgimenti, con opportuni distinuguo e precisazioni. Ciò in quanto l’attività di ripresa di immagini effettuata attraverso dispositivi indossabili, c.d. «body cam», confrontata con le videoriprese delle tradizionali telecamere fisse, si connota da un lato per una maggiore e accentuata specificità dell’immagine raccolta (in quanto assai più ravvicinata), e dall’altro, per converso, per la limitata visibilità del “contesto” in cui i fatti documentati si collocano. Inoltre, l’inizio e la fine delle videoriprese dipendono esclusivamente dalla iniziativa dell’operatore che indossa il dispositivo. Dunque, la possibilità di selezionare alcune immagini in luogo di altre è maggiore risetto al sistema di videosorveglianza “classico”.
Trenord ha prospettato l’utilizzo dei dispositivi indossabili, esclusivamente nell’ambito di un progetto sperimentale per finalità di sicurezza, tutela dei beni aziendali e precostituzione di elementi di prova in caso di eventi che potessero configurare responsabilità a carico della stessa, oltre che in caso di specifica richiesta formulata dall’Autorità giudiziaria. Ciò nell’ambito dell’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario svolto dalla società e a fronte di reiterati episodi di aggressione del personale in servizio sulle vetture e degli utenti nonché di danneggiamento delle vetture stesse. L’adozione dei dispositivi di videoripresa indossabili, nell’ambito di una prima fase di sperimentazione limitata sia nel tempo (sei mesi) che nel numero di dispositivi attivati (circa dieci), si rendeva necessaria per l’impossibilità tecnica di installare telecamere a bordo delle vetture ferroviarie di più risalente costruzione.
Considerata la specificità del trattamento prospettato, il Garante ha prescritto alcune misure a tutela dei diritti degli interessati. La società dovrà:
- predisporre un apposito disciplinare relativo all’uso consentito delle «body cam»;
- individuare, all’interno del disciplinare relativo all’uso consentito delle «body cam», le specifiche condizioni che legittimano l’attivazione dei dispositivi (prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose) nonché le modalità di utilizzo dei dispositivi stessi, con particolare riferimento alle cautele da adottare nel caso in cui le riprese video coinvolgano soggetti “deboli” quali vittime di reati, testimoni, minori di età o riprendano luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza; specifiche istruzioni devono altresì essere fornite ai soggetti autorizzati in servizio presso la centrale operativa;
- predisporre l’effettuazione da parte dei soggetti autorizzati, parimenti resa nota con il disciplinare interno, di attività di verifica sulle immagini al fine di accertarne l’effettiva rilevanza rispetto alle finalità perseguite; ciò anche in caso di eventuale conservazione per un tempo superiore ai sette giorni;
- effettuare il tracciamento delle operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati;
- predisporre misure idonee affinché la funzionalità audio non sia attiva;
- disporre il previo oscuramento delle immagini riferite a soggetti terzi non coinvolti dai fatti in caso di comunicazione delle immagini alle compagnie di assicurazione;
- predisporre idonee misure affinché gli operatori che hanno in dotazione i dispositivi non possano effettuare operazioni di modifica, cancellazione e duplicazione delle immagini raccolte;
- conservare le registrazioni video in forma cifrata, utilizzando tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati;
- cancellare irreversibilmente le registrazioni una volta decorso il tempo di conservazione previsto;
- predisporre adeguati strumenti di comunicazione per avvisare gli utenti anche a bordo delle vetture, con linguaggio semplice e sintetico, della presenza del sistema di videosorveglianza mobile e le sue caratteristiche, specificando anche che una spia accesa sul dispositivo indossabile indica che la funzionalità di videoripresa è attiva.
E’ bene precisare che la valutazione del Garante riguarda unicamente il trattamento di cui all’istanza di Trenord e non costituisce un’autorizzazione generalizzata all’utilizzo di body cam per fini di tutela della sicurezza del traposto pubblico.
Oltre a ciò è opportuno sottolinare che dal 25 maggio 2018 non è più applicabile l’istituto della verifica preliminare disciplinato dall’art. 17 del Codice Privacy in base al quale l’Autorità ha reso il placet datato 22 maggio 2018. L’isituto è di fatto sostituito dalla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali di cui all’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, nota anche come DPIA – Data Protection Impact Assessment (leggi qui per saperne di più). In base al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 24 del GDPR, il titolare del trattamento, oltre a verificare il rispetto di tutti i principi in materia, deve eseguire una valutazione di impatto ex art. 35 del GDPR laddove il trattamento possa comportare un “rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche” ; il titolare deve richiedere la consultazione preventiva del Garante ai sensi dell’art. 36 qualora la valutazione abbia evidenziato – nel bilanciamento degli interessi in campo e considerate le misure adottate per l’attenuazione del rischio – che il trattamento comporterebbe comunque un rischio elevato.
In un simile contesto regolamentare, la decisione del Garante sull’iniziativa di Trenord può costituire comunque un precedente importante per quelle società di trasporto ferroviario che vorranno adottare body cam a bordo dei propri treni a fronte di una continua esposizione ad atti delittuosi. Se infatti è vero che queste dovranno eseguire un Data Protection Impact Assessment prima di poter utilizzare le body cam, pare anche ragionevole ritenere che laddove il sistema fosse tecnicamente omologo e fossero implementate le stesse (a maggiori) misure di garanzia prescritte dal Garante a Trenord, la valutazione potrebbe dare “quasi automaticamente” un esito positivo.