La Corte di Cassazione, sez. V Penale, con la sentenza 14 maggio – 27 luglio 2018, n. 36109 ha stabilito che qualora un coniuge, all’insaputa del proprio consorte, ricorra ad uno strumento di ripresa audio/video per accertarsi di non essere tradito, si configura il reato di interferenza illecita nella vita privata ex art. 615-bis del Codice Penale.
La qualità di coniuge e la circostanza che la condotta interferente sia avvenuta in ambiente domestico non bastano ad escludere la responsabilità punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Nel tentativo di scoprire un tradimento sotto il tetto coniugale, il marito aveva – prima di uscire di casa – attivato una videocamera nascosta finendo per filmare “la propria moglie in bagno o in camera da letto, nuda o seminuda, intenta alla cura della propria persona o all’igiene del corpo, senza che risulti in alcun modo che la donna volesse condividere con l’imputato i descritti momenti di intimità”.
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