L’art. 2 quinquies D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (che ha adeguato il Codice Privacy al Regolamento UE 2016/679 – GDPR) prevede che i minori possono validamente prestare il loro consenso al trattamento dei dati personali solo a partire dai 14 anni. Il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni è lecito, a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Con Sentenza 1038 del 15 ottobre 2019, il Tribunale di Ravenna ha stabilito che non basta il consenso di un solo genitore per autorizzare la pubblicazione online delle foto dei figli minorenni, anche se marito e moglie sono separati e se i figli sono in regime di affido condiviso.
Il caso di specie ha avuto origine da defilè in cui una bimba di tre anni, accompagnata sul palco dalla madre, aveva sfilato in costume da bagno durante un evento organizzato in un locale che in seguito aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook immagini della serata, comprese quelle che della minore ben riconoscibile. Il padre (separato con affido condiviso della figlia) si era successivamente opposto alla pubblicazione delle fotografie contestando la mancata raccolta del suo consenso e chiedendo risarcimento per i danni subiti. Il Tribunale di Ravenna, pur riconoscendo l’illecita pubblicazione in assenza del consenso del padre, negava il risarcimento perché lo stesso era presente alla sfilata e in tal sede non si era opposto ad alcunché.
Per il link a testo della sentenza e un autorevole commento del magistrato Antonio Scalera rinviamo alla pagina di Quotidianogiuridico.it.