Il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 (pubblicato in G.U. del 29 luglio 2022) di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, ha aggiornato il quadro normativo già previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (che aveva recepito a sua volta la precedente direttiva n. 91/533) in materia di obblighi di informazione, introducendo alcune novità che riguardano vari profili del rapporto di lavoro.
L’articolo 1-bis del d.lgs. n. 152/1997, inserito dall’articolo 4, lett. b), del d.lgs. n. 104/2022 prevede ulteriori obblighi informativi nel caso che il datore di lavoro utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Tra i commentatori e titolari del trattamento, sono sorti da subito molti dubbi sulla portata applicativa di quest’articolo.
Con la Circolare del 20 settembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce importanti indicazioni interpretative e circoscrive con maggior dettaglio le circostanze che attivano gli obblighi di informazione, di aggiornamento del registro dei trattamenti e di esecuzione di una valutazione di impatto (DPIA) ex art. 35 GDPR.
Il passaggio più importante è rinvenibile laddove Ministero del Lavoro ravvisa che gli obblighi di informativa in questione (a cui si sommano gli obblighi connessi al registro dei trattamenti e di DPIA) scatterebbero “quando la disciplina della vita lavorativa del dipendente, o suoi particolari aspetti rilevanti, siano interamente rimessi all’attività decisionale di sistemi automatizzati”.
Consigliamo di leggere qui il testo la Circolare con particolare attenzione al paragrafo 3 per quanto riguarda le questioni di interesse in materia di protezione dei dati personali.