App. Palermo Sez. III, Sent., 04-07-2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta da
1) Dott. Perriera Michele – Presidente
2) Dott. Picone Filippo – Consigliere
3) Dott. Lidia Asaro – Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2272/2011 del R.G. di questa Corte di Appello, e promossa in questo grado
DA
(…) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, (…), P.I. (…), elettivamente domiciliata in Palermo, Via T. Tasso n. 4 presso lo studio dell’Avv. Andrea Treppiedi dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce all’atto introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
CONTRO
- S.P.A. (cod. fisc. (…)) con sede in R., Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del G.B.U., Albo dei Gruppi Bancari cod. 3125.1 aderente al Fondo Interbancario diTutelae Depositi, in persona del legale rappresentante, Dott. R.N., elettivamente domiciliata in Palermo, Via Valdinoto n. 10 presso lo studio dell’Avv. Luigi Abbate dal quale è rappresentata e difesa per procura generale per atto del 29.10.2010 in Notaio C.V. di B., rep. (…), registrata in Bologna 1 al n. 14904 – IT
Appellata
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 19.03.2009, la A. s.r.l. (da ora A.) conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Palermo, il B.S. S.p.a, oggi U. s.p.a., esponendo di avere stipulato con la convenuta tre contratti di conto corrente recanti i nn. (…) – (…) – (…) e di avere pertanto chiesto alla predetta, con lettera Racc. A. R. del 30.11.2007, di volere ottenere comunicazione della copia dei contratti e dei relativi estratti conto.
Rilevava, inoltre, di avere altresì chiesto di volere ottenere la comunicazione di tutti i dati e documenti in possesso del predetto Istituto di credito relativi ai contratti ed ai conti correnti suddetti comprensivi di tutte le operazioni eseguite (saldi periodici e finali, interessi attivi e passivi applicati, e le somme versate) ed il ricalcolo degli interessi anatocistici ed ultralegali praticati nel corso del rapporto.
L’attrice precisava che la lettera di cui sopra era stata inviata sia ai sensi e per gli effetti degli artt. 115 e 117 del T.U., leggi bancarie, sia ai sensi dell’Art. 7, D.Lgs. n. 196 del 2003.
La A., infine, riferiva di avere ricevuto, con nota del 12.12.2007, la comunicazione da parte del B.S. con cui la informava di non potere evadere la richiesta della correntista a causa della mancata quantificazione delle somme da parte di quest’ultima ed inoltre la portava a conoscenza che, relativamente al rapporto n. (…) si erano già maturati i termini di prescrizione, in relazione agli obblighi di conservazione della documentazione.
La Banca, inoltre evidenziava, con riferimento al rapporto n. (…), che la documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 119, ultimo comma, T.U. leggi bancarie, andava inoltrata presso la Filiale n. 7 di Palermo; nulla riferiva, invece per l’atro rapporto ((…)).
La A., pertanto chiedeva al Tribunale adito di condannare il B.S., in relazione alle norme sopra richiamate, alla consegna in favore della stessa della copia del contratto, di cui ai conti correnti n. (…) e n. (…) e dei relativi estratti conto, nonché, la comunicazione di tutti i dati in suo possesso, in relazione al contratto e ai rapporti sopra indicati, nonché dell’origine e della modalità del trattamento dei dati, gli estremi identificativi del titolare del trattamento o del responsabile, se designato e oltre ancora i soggetti ai quali i dati potevano e possono essere comunicati o che potevano venirne a conoscenza.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le pretese avversarie, rilevando, con riferimento al conto corrente n. (…), l’avvenuta estinzione in data 25.10.1996 e dunque la tardività della richiesta, per essere stata avanzata oltre il termine dei dieci anni entro il quale il cliente avrebbe avuto diritto ad ottenere, ai sensi dell’art. 119 T.U.B., la copia della documentazione contabile.
Inoltre, in relazione al conto corrente n. (…), la convenuta assumeva l’intervenuta estinzione alla data del 10.02.1998, per il quale aveva invitato l’attrice a rivolgersi alla Filiale di competenza, a sostegno delle quali produce due report.
Infine, la stessa riferiva che il conto corrente n. (…) non risultava tra quelli censiti presso il B.S. S.p.a ed intrattenuti con la A..
Istruita la causa con le riferite prove documentali e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Indi, il Tribunale di Palermo emetteva la sentenza del 25.02.2011, con la quale rigettava la domanda proposta dalla A. s.r.l. e la condannava alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione a due motivi
Si è costituita la U. s.p.a. (che ha incorporato il B.S. S.p.a), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistendo al gravame con comparsa di risposta del 22.02.2012, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, la causa, all’udienza collegiale del 06.05.2016, è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la A. s.r.l. censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la sua domanda, volta a far dichiarare la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, nonché delle norme di cui agli artt. 117 e 119 T.U.B. di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 e art. 3 L. n. 154 del 1992, da parte della banca appellata.
La stessa, pertanto chiede la riforma di tale parte di sentenza, in favore di altra decisione che, rilevandone il vizio, condanni l’appellata alla consegna della copia del contratto stipulato, in merito ai rapporti dedotti in giudizio e dei relativi estratti conto.
L’appellante, a tal fine, censura il percorso motivazionale seguito dal Decidente, laddove ha ritenuto che i conti correnti, per i quali era sussistente l’obbligo di fornire la documentazione, si erano estinti in un periodo antecedente ai dieci anni previsti dalle norme sopra richiamate.
La società correntista lamenta che, in relazione al conto corrente n. (…), la banca appellata non ha mai eccepito la prescrizione, in quanto, per come dalla stessa evidenziato, il conto corrente in argomento si era estinto in data 10.02.1998, ed i dieci anni non erano ancora trascorsi, avendo inviato la richiesta in data 03.12.2007.
L’appellante, pertanto, da quanto sopra, deduce la nullità della sentenza gravata, avendo il Tribunale, in contrasto con la suddetta produzione ed in violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevato d’ufficio l’avvenuta prescrizione e quindi l’estinzione del suo diritto alla chiesta documentazione.
La A. si duole, ancora, che il Tribunale ha considerato rilevanti, al fine del decidere, il documento prodotto dall’odierna appellata (report”) che la stessa, invece, considera di nessun valore probatorio, per l’incertezza della sua provenienza, essendo sfornito di data e di firma che il Decidente assume, invece, provato per mancata contestazione.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio, che l’art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), per come sostituito dall’art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 342 del 1999, riconosce al cliente della banca il diritto di ottenere la copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Va rilevato che, per insegnamento della Suprema Corte, tale diritto deve essere interpretato, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce al correntista il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma.
La Corte Regolatrice, inoltre, ha precisato che a tal fine non occorre che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, “essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12.05.2006 n. 11004).
Giova evidenziare comunque che l’appellata, con l’allegazione (doc. n. 2 fascicolo di parte appellata) della cosiddetta “copia di evidenza contabile”, non ha assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente, ai sensi dell’art. 2697, 2 comma, c.c.,
Tale documento, peraltro, mancante di data e di firma deve essere considerato di nessun valore probatorio, atteso che la parte non può, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 cod. civ., far derivare elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 28.04.2010 n. 10191) o quantomeno dall’ufficio preposto.
Va, inoltre, osservato che per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’onere di contestazione sorge tutte le volte che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova).
Da ciò consegue la necessità per l’altra parte di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, altrimenti tale fatto dovrà ritenersi pacifico e la controparte non più gravata dal relativo onere probatorio (Cass. 12636/2005).
Nel caso di specie, per come rilevato dalla parte appellante, l’attrice non aveva la necessità di contestare, specificatamente, i fatti posti a base delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta, in quanto le risultanze del documento di cui sopra, (estinzione dei due rapporti) costituiscono l’oggetto stesso della controversia e per il quale la A. ha convenuto l’odierna appellata.
Va detto che, al fine del decidere, risulta dirimente il fatto che la Banca appellata, sin dalla sua costituzione (cfr. comparsa di costituzione e risposta del 29.05.2009) ha eccepito l’intervenuta prescrizione, in relazione al solo rapporto n. (…), dalla stessa dichiarato estinto sin dall’anno 1996, in quanto l’altro rapporto (n. (…)), per affermazione dello stesso istituto di credito, conformemente a quanto comunicato alla correntista, con la lettera del 12.12.2007 (allegata al fascicolo dell’appellante) si era estinto nel 1998 e dunque non ancora prescritto.
Per le assorbenti considerazioni, svolte, va riconosciuto il diritto della A. s.r.l. ad ottenere dalla banca appellata, copia della chiesta documentazione, inerente le operazioni poste in essere nei rapporti in esame, conseguentemente va ordinato alla U. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di consegnare alla A. s.l.r., in persona del legale rappresentante pro-tempore, copia del contratto di cui ai conti correnti n. (…) e n. (…) e relativi estratti conto.
Con il secondo motivo di gravame, l’appellante si duole che il Giudice del primo grado ha considerato, l’altra domanda svolta ai sensi e per gli effetti dell’artt. 7 e 10 del codice della privacy, non accoglibile, non potendo la normativa invocata trovare applicazione nel caso di specie, per la diversità del rito.
La stessa ritiene che la motivazione spiegata dal decidente non sia coerente con i provvedimenti emessi, sul punto, dal garante della Privacy e che la rilevata autonomia dei giudizi non pregiudica in alcun modo la possibilità di esercitare i due diritti, alternativamente o simultaneamente.
Il motivo è fondato.
Va preliminarmente osservato che, per insegnamento della Suprema Corte, l’art. 40 del codice di rito, nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell’unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34 , 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l’applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale (Cass. Civ. Sez. I, 08.09.2014 n. 18870).
Va rilevato che nel caso in argomento, le domande proposte dall’appellante, pur nella loro peculiarità: una ha per oggetto il diritto ad ottenere la copia integrale della documentazione relativa al rapporto in argomento l’altra l’accesso ai dati personali, interessano le stesse parti processuali e si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale, dedotto in giudizio, pertanto, le stesse per ragioni di connessione e di economia processuale si considerano validamente introdotte.
Ciò posto, va rilevato che la banca appellata, con il suo silente comportamento, è contravvenuta alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 2003 e dunque al diritto all’accesso che deve essere riconosciuto all’appellante in virtù delle norme dalla stessa invocate, stante il rilievo costituzionale ad essere riservato in termini di tutela dei diritti della personalità e della identità personale.
Sul punto, la Corte regolatrice ha precisato che, in tema di protezione dei dati personali, in caso di esercizio del diritto di accesso da parte del titolare dei dati, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, situazione che ricorre nel caso in argomento, il titolare del trattamento, o il responsabile se nominato, non possono limitarsi a dare una mera conferma dell’esistenza dei dati, ma devono estrarli dai documenti in loro possesso, ponendoli a disposizione dell’interessato (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09.01.2013 n. 249; Cas. Civ., Sez. I, 02.08.2013 n. 18555).
Alla luce di quanto sopra, va, pertanto, ordinato alla U. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di comunicare alla A. s.l.r., in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti i dati in suo possesso in merito al contratto relativo ai conti correnti n. (…) e n. (…), nonché l’origine la modalità del trattamento dei dati, gli estremi identificativi del titolare del trattamento o del responsabile, se designato, e oltre ancora i soggetti ai quali i dati potevano e possono essere comunicati o che potevano o possono venirne a conoscenza.
All’accoglimento dell’appello, consegue la regolamentazione delle spese di entrambi i giudizi, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti costituite, in totale riforma della sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Palermo, appellata dalla società A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ordina alla U. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di consegnare, ai sensi per gli effetti degli artt. 117 e 119 T.U.B. – D.Lgs. n. 385 del 1993 e seguenti modificazioni alla A. s.l.r., in persona del legale rappresentante pro-tempore, copia del contratto di cui ai conti correnti n. (…) e n. (…) e i relativi estratti conto.
Ordina, inoltre, alla U. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di comunicare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 7 e 10 D.Lgs. n. 196 del 2003, alla A. s.l.r., in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti i dati in proprio possesso in merito al contratto, relativo ai conti correnti n. (…) e n. (…), nonché l’origine la modalità del trattamento dei dati, gli estremi identificativi del titolare del trattamento o del responsabile, se designato, e oltre ancora i soggetti ai quali i dati potevano e possono essere comunicati o che potevano o possono venirne a conoscenza.
Condanna l’appellata al pagamento in favore, dell’appellante delle spese del giudizio che liquida per il primo grado in complessivi Euro 1.600,00, oltre Euro 78,00 per spese vive ed oltre ancora IVA e CPA come per legge e per questo secondo grado di giudizio liquida, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, la complessiva somma di Euro 2.775,00 oltre Euro 93,00, per spese vive e il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre ancora IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, il 16 giugno 2017.
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2017.