La terza sezione penale della Corte di Cassazione – con sentenza n. 23808 del 29 maggio 2019 – ha stabilito che occorre provare il danno affinché si configuri il reato di violazione della privacy, previsto dall’articolo 167 del Dlgs 196/2003. La sola produzione di dati sensibili a fini difensivi in un processo civile non è elemento sufficiente ad integrare la fattispecie di reato. La Corte infatti rileva che: “il necessario requisito del nocumento richiesto per configurazione del reato dell’art. 167 d.lgs 193/2003 non può ritenersi sussistente, in caso di produzione in un giudizio civile di documenti dati personali, ancorché effettuata al di fuori dei limiti consentiti per il corretto esercizio del diritto di difesa, in assenza di elementi fattuali oggettivamente indicativi di una affettiva lesione dell’interesse protetto, trattandosi di informazioni la cui cognizione è normalmente riservata e circoscrittta ai soli soggetti professionalmente coinvolti nella vicenda processuale, sui quali incombe l’obbligo di riservatezza“.
Cass. Pen. Sez. III, Sent. (ud. 29-03-2019) 29-05-2019, n. 23808
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