Il Garante dichiara infondato ricorso inteso a far dichiarare l’illiceità della pubblicazione, su vari organi di informazioni, di messaggi confidenziali tra un prelato e la reclamante depositati in un procedimento penale. Riconosciuta l’interesse pubblico alla notizia, negata la valenza sensibile dei dati (allusioni non idonee a rivelare inclinazioni sessuali) e negata l’applicabilità delle norme che non afferiscono all’ordinamento italiano.
Sms hot in Vaticano, lecita la pubblicazione
eprivacr2016-04-27T21:44:22+02:0027 Aprile 2016|Dati Giudiziari, Dati Sensibili, Giornalismo, Giustizia, Provvedimenti, Telecomunicazioni|