Sanzione da 4.000 Euro per omessa risposta ad una richiesta di informazioni formulata dal Garante.

Il contravventore si difende affermando che l’indirizzo PEC cui era stata inviata la richiesta non era più attiva perché sostituita da nuovo account ma il Garante precisa che la circostanza non costituisce esimente dal momento che il Titolare non ha provveduto ad aggiornamento presso il Registro delle Imprese come previsto dall’ordinamento.

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