Dalla Newsletter del Garante del 11/09/2026

Negli spogliatoi la tutela della privacy deve essere massima. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza non è ammesso in ambienti e spazi in cui possono essere lesi la dignità, l’intimità e i diritti delle persone.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali, comminando una sanzione di 8mila euro nei confronti dell’Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (ASIS), con il provvedimento n. 619 approvato dal Collegio dell’Autorità il 3 settembre 2026 doc. web n. 10294255.

L’Autorità ha avviato gli accertamenti a seguito di alcune segnalazioni e notizie di stampa relative alla presenza di telecamere negli spogliatoi della piscina del Centro sportivo Trento Nord, a Gardolo. Le telecamere, installate a partire dal 2007, riprendevano l’area degli armadietti utilizzati dagli utenti per custodire i propri effetti personali. ASIS aveva attivato il sistema per prevenire e accertare furti di portafogli e telefoni verificatisi nella struttura. Sebbene le riprese non comprendessero le cabine per il cambio degli abiti, le docce e i servizi igienici, il Garante ha rilevato che interessavano comunque un luogo caratterizzato da un’elevata aspettativa di riservatezza. Il trattamento dei dati è, pertanto, risultato privo di una base giuridica adeguata e non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. Sono emerse anche carenze nelle informative fornite agli utenti sull’attivazione del sistema di videosorveglianza. Inoltre, anche l’informativa specifica destinata ai lavoratori interessati dalle riprese è stata fornita soltanto dopo l’avvio dell’istruttoria. L’Autorità ha contestato anche la conservazione delle immagini per 72 ore, non supportata da una specifica valutazione che ne dimostrasse la necessità.

Nel corso del procedimento ASIS ha disattivato e rimosso le telecamere dagli spogliatoi, aggiornato la cartellonistica e le informative relative al complessivo sistema di videosorveglianza e ridotto i tempi di conservazione delle immagini.

Nel determinare l’importo contenuto della sanzione, il Garante ha tenuto conto della collaborazione dell’Azienda e dell’assenza di precedenti violazioni.